Giurisprudenza - Corte di Cassazione
2849 / 2008
07 febbraio 2008
Diritti doganali, Riscossione, Prescrizione
PRINCIPIO DI DIRITTO:
Il termine ordinario di prescrizione ex articolo 2946 c.c. non ha ragion d'essere nella materia specifica della
riscossione dei diritti doganali risultando nella fattispecie applicabile il triennio di prescrizione a far tempo dalla
data di insorgenza dell'obbligazione doganale pacificamente risalente alla presa in carico della merce per il
trasporto (gennaio 1993), di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 84,
a tenore del quale non di decadenza bensì invece trattasi - stante la inequivoca formulazione della norma - di
termine di prescrizione di durata triennale (cosi' come ridotto a far data dall'1.5.1991 dalla Legge n. 428 del
1990, articolo 29 comma 1).
TESTO ESTESO:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura (infra
Unioncamere) proponeva opposizione all'ingiunzione emessa dalla Dogana di Trieste per il
pagamento, in qualita' di garante, dei dazi e diritti doganali evasi in relazione a trasporti di
mobili effettuati con carnet TIR dalla Germania con destinazione Grecia.
Eccepiva - in rito - l'intervenuta prescrizione della pretesa doganale sia a sensi del Decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 84 (triennale) posto che la
richiesta di pagamento con contestuale liquidazione dei diritti risaliva al 25.6.1994 mentre
l'ingiunzione era stata notificata il 21.4.1998 sia a sensi dell'articolo 11, comma 2 della
Convenzione Tir del 1975 risultando tardivo anche l'invito di pagamento (due anni a far
tempo dalla comunicazione di mancato appuramento).
puo essere utile?
